Il presidente di seggio è nominato dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il 30º giorno antecedente la data delle votazioni. La legge prevede che il presidente di seggio sia scelto «fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo [della corte d'appello], siano idonei all'ufficio». Coloro che desiderano essere inseriti nell'apposito elenco delle persone idonee alla funzione debbono presentare domanda alla corte d'appello competente, tramite il sindaco del proprio comune di residenza, entro il mese di ottobre di ogni anno; l'iscrizione è gratuita e dura fino al compimento del 70º anno d'età.
L'incarico è obbligatorio per le persone incaricate: sono previste delle sanzioni amministrative e penali nei confronti di coloro che, in assenza di un impedimento comprovato, si rifiutino di assolvere il compito.
Per esercitare le funzioni di presidente di seggio, è necessario possedere i seguenti requisiti:
Non possono, in ogni caso, ricoprire l'incarico di presidente di seggio: